Art. 1.

      1. In caso di ricovero in ospedale del libero professionista per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano una inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito a favore della pubblica amministrazione per l'adempimento, a carico del cliente del libero professionista, di una prestazione da eseguire nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
      2. Il termine stabilito a favore della pubblica amministrazione previsto al comma 1 deve avere carattere di perentorietà e dal mancato adempimento deve scaturire una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.
      3. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno di ricovero in ospedale o di inizio delle cure domiciliari fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.
      4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.